Sez. 1, Sentenza n. 6291 del 17/07/1987 (Rv. 454571 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE - CONTRATTO STIPULATO SENZA AUTORIZZAZIONE DALL'ASSEGNATARIO CON UN TERZO - NULLITÀ ASSOLUTA - CONSEGUENZE - AZIONI FONDATE SUL RAPPORTO LOCATIZIO - LEGITTIMAZIONE "AD CAUSAM" DELLO ASSEGNATARIO - SUSSISTENZA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE - CONTRATTO STIPULATO SENZA AUTORIZZAZIONE DALL'ASSEGNATARIO CON UN TERZO - NULLITÀ ASSOLUTA - CONSEGUENZE - AZIONI FONDATE SUL RAPPORTO LOCATIZIO - LEGITTIMAZIONE "AD CAUSAM" DELLO ASSEGNATARIO - SUSSISTENZA.*
La nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, degli Atti dispositivi dell'alloggio popolare da parte dell'assegnatario non autorizzato (ex art. 17 del d.P.R. n. 1035 del 1972 e 53 della legge del 1978 n. 457) comporta la radicale nullità del contratto di locazione stipulato dall'assegnatario con un terzo con la conseguente carenza di legittimazione ad causam - rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - dell'assegnatario stesso rispetto alle azioni fondate sul rapporto locatizio (nella specie, recesso per necessità abitativa). (V 5622/86, mass n 448111; (Conf 3693/86, mass n 446577).*
Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 2, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 26, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)