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Sez. 1, Sentenza n. 2195 del 05/04/1984 (Rv. 434227 - 01)

ARBITRATO - PERIZIA CONTRATTUALE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - CLAUSOLA PREVEDENTE IL DEFERIMENTO A UN COLLEGIO MEDICO DEL COMPITO DI ACCERTARE LA NATURA E GLI EFFETTI DELLE LESIONI RIPORTATE IN PRESENZA DI DIVERGENZE TRA LE PARTI - CONSEGUENTE TEMPORANEA IMPROPONIBILITÀ IN SEDE GIUDIZIARIA DELLE AZIONI DERIVANTI DAL SUDDETTO RAPPORTO.*
Stato
decisa il 1984-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434227-01

ARBITRATO - PERIZIA CONTRATTUALE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - CLAUSOLA PREVEDENTE IL DEFERIMENTO A UN COLLEGIO MEDICO DEL COMPITO DI ACCERTARE LA NATURA E GLI EFFETTI DELLE LESIONI RIPORTATE IN PRESENZA DI DIVERGENZE TRA LE PARTI - CONSEGUENTE TEMPORANEA IMPROPONIBILITÀ IN SEDE GIUDIZIARIA DELLE AZIONI DERIVANTI DAL SUDDETTO RAPPORTO.*

Nella clausola di un contratto di Assicurazione, che preveda una "perizia contrattuale", con il deferimento ad un collegio medico (in presenza di divergenze sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di Invalidità permanente) del compito di accertare la natura e gli effetti delle lesioni riportate, e con l'impegno ad accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti, è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice ordinario le azioni derivanti dal suddetto rapporto. (V 5544/81, mass n 416266, sulla prima parte; (V 699/81, mass n 411116, sulla prima parte; (V 5561/80, mass n 409415, sulla seconda parte; (V 2021/72, mass n 359164, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1349, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)