Sez. 1, Sentenza n. 22799 del 03/11/2011 (Rv. 619983 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Sentenza emessa prima del 16 luglio 2006 - Opposizione ex art. 18 legge fall. - Successiva impugnazione - Innanzi al giudice di appello - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso immediato per cassazione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
La decisione resa dal tribunale, ai sensi dell'art. 18 legge fall. (nel testo "ratione temporis" vigente), in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, emessa a sua volta in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (cioè prima del 16 luglio 2006), non è immediatamente ricorribile in cassazione, dovendo sottostare al regime impugnatorio in vigore alla data della sentenza di fallimento, con la conseguenza che l'impugnazione deve essere proposta necessariamente innanzi al giudice di appello.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)