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Sez. 1, Sentenza n. 5294 del 05/03/2009 (Rv. 607272 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI | Ricorso di fallimento anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n.5 del 2006 - Sentenza emessa dopo il 16 luglio 2006 - Stato passivo - Opposizione - Disciplina applicabile - Disposizioni anteriori - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2009-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607272-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI

Qualora il fallimento sia stato dichiarato successivamente al 16 luglio 2006 (data di entrata in vigore del d.lgs. n.5 del 2006), ancorché in accoglimento di un ricorso depositato anteriormente, la procedura è regolata dalla nuova normativa, ai sensi degli artt. 150 e 153 del d.lgs. citato, essendo la pendenza del fallimento ricollegabile non già al ricorso per la dichiarazione di fallimento, che dà luogo ad un autonomo procedimento, ma alla sentenza dichiarativa, la quale costituisce, da un lato, l'epilogo del procedimento avviato con l'iniziativa del creditore o del debitore o del P.M. e, dall'altro, l'inizio della procedura liquidatoria; ne consegue che l'opposizione allo stato passivo è disciplinata, anche quanto ai termini per la sua proposizione, dall' art.99 legge fall., nel testo modificato dal d.lgs. n.5 cit., senza che possa prospettarsi alcun dubbio di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 24 Cost., in quanto, pur avendo la novella abbandonato il principio inquisitorio nel procedimento di formazione dello stato passivo, il regime probatorio del giudizio, permette, salvo il contemperamento con le esigenze di speditezza, di dedurre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché indicare e proporre mezzi di prova.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 15, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 153, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)