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Sez. 2, Sentenza n. 241 del 03/03/1997 Cc. (dep. 06/08/1997) Rv. 208377 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Omessa trasmissione al tribunale nei termini di legge dei decreti autorizzativi delle intercettazioni - Misura adottata o confermata su elementi indiziari diversi - Inefficacia - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208377-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento di riesame, l'omessa trasmissione al tribunale della libertà, nel termine perentorio di cui al quinto comma dell'art. 309 c.p.p., dei decreti autorizzativi e degli altri atti relativi alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni comporta l'inefficacia del provvedimento cautelare solamente qualora il giudice per le indagini preliminari, in sede di adozione della misura, ovvero il tribunale, in sede di riesame, abbiano tenuto conto dei loro esiti quali elementi - soli o accompagnati da altri - da cui scaturiva la valutazione di gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen.; e ciò in base al principio generale secondo il quale ciò che non ha rilevanza processuale non può avere conseguenze processuali, restando comunque al di fuori del procedimento. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza del tribunale del riesame il quale, rilevata la mancata trasmissione del decreto autorizzativo e dei decreti di proroga delle intercettazioni telefoniche e ritenuta, pertanto, l'inutilizzabilità delle stesse, aveva comunque confermato nel merito, con motivazione diversa dall'ordinanza genetica, la misura cautelare che sui loro esiti si era basata)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)