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Sez. 5, Ordinanza n. 22390 del 10/05/2005 Cc. (dep. 13/06/2005) Rv. 231787 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - udienza - rigetto della richiesta del pubblico ministero | Ordine di formulazione dell'imputazione e contestuale individuazione di altra fattispecie incriminatrice per una diversa qualificazione giuridica del fatto - Abnormità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231787-01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - udienza - rigetto della richiesta del pubblico ministero

Non è abnorme il provvedimento ordinatorio del giudice per le indagini preliminari, che, nel rigettare la richiesta di archiviazione, disponga la formulazione dell'imputazione e corregga contestualmente la qualificazione giuridica del fatto. I poteri di controllo del giudice sull'iniziativa penale del P.M. sono delimitati dalla notizia di reato, sicchè comprendono anche il potere di individuare l'esatta qualificazione giuridica del fatto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)