Sez. 3, Sentenza n. 2488 del 23/09/1994 Cc. (dep. 23/01/1995) Rv. 201221 - 01
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - In genere | Provvedimenti del G.I.P. che respinga la richiesta di archiviazione - E indichi al P.M. il "nomen juris" per la formulazione dell'imputazione - Abnormità - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - In genere
Il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che respinge la richiesta di archiviazione e indica al pubblico ministero il "nomen juris" per la formulazione dell'imputazione non può definirsi abnorme. Infatti, nel rito accusatorio vigente, mentre spetta al P.M. l'esercizio dell'azione penale e la formulazione concreta dell'imputazione, compete al G.I.P. un controllo sull'esercizio di tali poteri, che si esprime nella potesta di rifiutare l'archiviazione e restituire gli atti per la formulazione dell'imputazione (art. 409 cod. proc. pen.), anche se non comprende il potere di imporre al P.M. la formulazione di una imputazione in aggiunta a un'altra, o invece di un'altra; sicché, se il giudice nel restituire gli atti indica al P.M. anche le ipotesi penali per la formulazione dell'imputazione, tale indicazione non ha effetto vincolante, ma deve essere intesa come mero impulso orientativo per il potere del P.M.. (Nella specie la S.C. ha, invece, ritenuto abnorme la parte del provvedimento che ordinava al P.M. di iscrivere anche il nome di altra persona nel registro delle notizie di reato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)