diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6598 del 30/07/1987 (Rv. 454830 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELL'IMPRESA ASSICURATRICE - IMPRESA DESIGNATA - MANCATA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO - OPPONIBILITÀ DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI PRONUNCIATI AL DI FUORI DEL CONTRADDITTORIO CON L'IMPRESA DESIGNATA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454830-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELL'IMPRESA ASSICURATRICE - IMPRESA DESIGNATA - MANCATA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO - OPPONIBILITÀ DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI PRONUNCIATI AL DI FUORI DEL CONTRADDITTORIO CON L'IMPRESA DESIGNATA - LIMITI.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e di natanti, con riguardo alla liquidazione coatta amministrativa della impresa assicuratrice, la esigenza di tutela del diritto di difesa dell'impresa designata alla liquidazione dei danni (ai sensi degli artt. 19, 20 e 26 della legge n. 990 del 1969) che ispira, anche per motivi di natura costituzionale, tutta la disciplina, (derogatoria rispetto ai principi processualistici ordinari di cui agli artt. 111 e 477 cod. proc. civ.), stabilita dall'art. 25 della legge n. 990 del 1969 nell'originaria formulazione, trova un parziale ed eccezionale limite nel disposto dell'ultimo comma, aggiunto dallo art. 1 del decreto legge n. 857 del 1976 (convertito con modificazioni in legge n. 39 del 1977) - secondo cui sono opponibili, all'impresa designata che non abbia partecipato al giudizio, (oltre le sentenze passate in giudicato anche) le ordinanze del giudice istruttore civile o penale, concessive in primo grado ed in via interinale, di una somma (da imputarsi sulla liquidazione definitiva del danno) a favore degli aventi diritto al risarcimento che a causa del sinistro vengono a trovarsi in stato di bisogno. Questa disposizione tuttavia non può essere interpretata nel senso di una indiscriminata equiparazione - ai fini della opponibilità all'impresa designata - di qualsiasi provvedimento giurisdizionale, comunque esecutivo, pronunciato al di fuori del contraddittorio con l'impresa, con la conseguenza che tale opponibilità resta esclusa per le sentenze ottenute dal danneggiato contro l'assicuratore "in bonis", ivi comprese quelle emesse dal giudice penale ai sensi degli artt. 489 e 489 bis cod. proc. pen. - ancorché concessive di una provvisionale con clausola di provvisoria esecuzione. (V 4042/85, mass n 441563; (V 3123/84, mass n 4351680).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 477, Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 bis, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 24 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 1 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)