Sez. L, Sentenza n. 6520 del 27/06/1990 (Rv. 468037 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - DECADENZA PER ASSENZA DEL LAVORATORE DAL PROPRIO DOMICILIO NELLE FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ - LIMITI - CONDIZIONI - CONSEGUENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - DECADENZA PER ASSENZA DEL LAVORATORE DAL PROPRIO DOMICILIO NELLE FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ - LIMITI - CONDIZIONI - CONSEGUENZA.*
Agli effetti dell'art. 5, comma quattordicesimo, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463 (convertito, con modifiche, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638), la visita di controllo ambulatoriale presso strutture pubbliche della U.S.l. eseguita il giorno successivo a quello della visita domiciliare, non effettuata per l'assenza del lavoratore ammalato dal proprio domicilio nelle fasce orarie di reperibilità, è idonea - se di risultato positivo - ad impedire la decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento economico di malattia (in misura intera per i primi dieci giorni e - subordinatamente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 1988, alla esecuzione di una seconda visita di controllo - in misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni) comminata dalla suindicata disposizione al lavoratore risultato irreperibile alla visita medica domiciliare. (V 1956/90, mass n 465817; (V 905/89, mass n 461900; (V 844/89, mass n 461863).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)