Sez. L, Sentenza n. 8490 del 01/08/1991 (Rv. 473362 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità | Decadenza per assenza ingiustificata alla visita di controllo - Presenza del lavoratore nel domicilio adottante un comportamento volutamente impeditivo della visita di controllo - Estensione - Accertamento successivo dall'effettiva sussistenza della malattia - Irrilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità
La decadenza del diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia, comminata dall'art. 5, comma quattordicesimo, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (dichiarato parzialmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 1988) a carico del lavoratore risultato assente senza giustificato motivo alla visita domiciliare di controllo, eseguita durante le fasce orarie di reperibilità, opera anche con riguardo al lavoratore che, pur presente al proprio domicilio, abbia di fatto adottato volontariamente un comportamento impeditivo dell'esecuzione della visita predetta (come l'ascoltare musica mediante auricolari con conseguente impossibilità di percepire l'arrivo del medico), essendo altresì irrilevante l'accertamento, all'esito della successiva visita ambulatoriale di controllo, della effettiva sussistenza della malattia, che, quale fattispecie costitutiva del diritto al trattamento economico relativo, è, anzi, l'indefettibile presupposto della decadenza da quel diritto, comminata, appunto, per l'inadempimento all'"onore della reperibilità". (Conf. sulla prima parte 3512/90, mass. n. 466855; (Conf. nella seconda parte 814/90, mass. n. 465162; (Conf. sulla seconda parte 653/91, mass. n. 470633; (Diff nella seconda parte 6520/90, mass. n. 468037).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)