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Sez. L, Sentenza n. 15459 del 10/08/2004 (Rv. 575336 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Cooperative di produzione e lavoro - Estensione incondizionata, ex art. 3, comma quarto, del D.L. n. 536 del 1987, convertito con modif. nella legge n. 48 del 1988, degli sgravi disposti per le imprese operanti nel Mezzogiorno dal D.L. n. 918 del 1968, convertito, con modif., nella legge n. 1089 del 1968 - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575336-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

In tema di obblighi contributivi e relativi sgravi, la estensione incondizionata - e cioè indipendente dalla commisurazione dei contributi alle retribuzioni contrattuali collettive - degli sgravi contributivi per le imprese operanti nel Mezzogiorno disposti dall'art. 18 del D.L. n. 918 del 1968, convertito, con modificazioni, nella legge n. 1089 del 1968, estensione operata dall'art. 3, comma quarto, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, subisce una duplice limitazione. Essa riguarda infatti solo gli sgravi oggetto dell'art. 18 della legge n. 1089 del 1968, e si applica solo agli enti cooperativi indicati nell'elenco allegato al d.P.R. n. 602 del 1970 (svolgenti essenzialmente attività di facchinaggio, trasporto, nonché attività complementari e accessorie alle stesse), come confermato dal D.Lgs. n. 423 del 2001, il quale, in attuazione della delega conferita con l'art. 4 della legge n. 142 del 2001, ha previsto, per i lavoratori degli organismi associativi individuati dal citato d.P.R. n. 602 del 1970, il graduale allineamento della contribuzione previdenziale a quella dei lavoratori dipendenti da impresa, fino a raggiungere la loro equiparazione e la integrale applicazione dell'art. 1, comma primo, del D.L. n. 338 del 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge n. 389 del 1989 a decorrere dal 1 gennaio 2007. Pertanto, le cooperative diverse da quelle individuate dal d.P.R. n. 602 del 1970 sono ammesse a godere degli sgravi e della fiscalizzazione degli oneri sociali quali datori di lavoro dei propri soci alle stesse condizioni cui sono soggetti gli altri datori di lavoro beneficiari(fattispecie relativa a cooperativa di produzione e lavoro svolgente attività di impresa di pulizia).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 3 com. 4, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 602 art. 4, DPR 30/04/1970 num. 602 art. 6, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 4, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1 com. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)