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Sez. L, Sentenza n. 6233 del 23/03/2005 (Rv. 580367 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE | Dipendente da impresa concessionaria - Subentro di nuovo concessionario - Successione ex lege nei rapporti di lavoro - Effetti sulla controversia pendente col precedente concessionario - Impugnativa di licenziamento - Accertamento della continuità giuridica del rapporto fino al momento del subentro - Opponibilità della sentenza al nuovo concessionario - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580367-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE

Il diritto, spettante al dipendente di una concessionaria della riscossione tributi, di essere mantenuto in servizio ai sensi dell'art. 23 d.P.R. n. 43 del 1988 in caso di cessazione della concessione ottenuta dalla datrice di lavoro e di subentro di altra società dà luogo ad un fenomeno di successione a titolo particolare nel diritto controverso; ne consegue che, quando la successione si verifichi nel corso di un processo inteso ad accertare l'illegittimità di un licenziamento intimato dalla originaria datrice di lavoro, il successore a titolo particolare deve essere considerato l'effettivo titolare del rapporto in contestazione e l'accertamento con sentenza definitiva della continuità giuridica del rapporto con l'originaria datrice di lavoro fino al momento del subentro della nuova concessionaria fa stato nei confronti di quest'ultima, senza che l'interruzione della funzionalità di fatto del rapporto a seguito del licenziamento dichiarato illegittimo possa incidere sull'operatività della garanzia di cui al d.P.R. n. 43 citato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, DPR 23/01/1988 num. 43 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)