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Sez. 1, Sentenza n. 1616 del 15/02/1995 (Rv. 490438 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Mutamento di una sola delle condizioni considerate per la determinazione dell'assegno divorzile - Assegno - Revisione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490438-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

In sede di revisione dell'assegno divorzile deve tenersi conto di tutte le condizioni che, a norma dell'art. 5, sesto comma, prima parte, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 - come modificato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74 - concorrono alla determinazione iniziale di detto assegno, con la conseguenza che il mutamento di una sola delle condizioni sulle quali era stata basata la quantificazione dell'assegno predetto non può essere posta di per sè sola a fondamento della revisione.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)