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Sez. 1, Sentenza n. 3049 del 29/03/1994 (Rv. 485974 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere | Assegno divorzile - Richiesta soltanto sulla base di premesse diverse dalla mancanza di mezzi adeguati - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485974-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere

L'assegno divorzile - nella disciplina introdotta dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74, modificativo dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 - ha carattere esclusivamente assistenziale, sicché deve essere negato se richiesto solo sulla base di premesse diverse, legate alla invocata applicazione del criterio compensativo e/o del criterio risarcitorio e/o della durata del matrimonio, essendo tutti questi criteri applicabili soltanto per quantificare l'assegno dovuto al coniuge privo di mezzi adeguati, cioè che non disponga di mezzi idonei a conservare un tenore di vita simile a quello avuto in costanza di matrimonio.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)