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Sez. L, Sentenza n. 1715 del 11/04/1978 (Rv. 391125 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA - NECESSITA - DECORRENZA SUCCESSIVA DELLA PENSIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391125-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA - NECESSITA - DECORRENZA SUCCESSIVA DELLA PENSIONE - IRRILEVANZA.*

Al fine del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita, la sussistenza dei requisiti contributivi prescritti dalla legge va riscontrata con riferimento alla data della presentazione della domanda amministrativa, anche quando la pensione medesima, per effetto della valutazione di aggravamenti od infermita verificatesi nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, sia attribuibile solo con decorrenza da epoca successiva. (Conf 3946/75, mass n 378218; (Conf 2883/75, mass n 376928).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 238 art. 6 CORTE COST., DPR 27/06/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)