Sez. L, Sentenza n. 461 del 20/01/1979 (Rv. 396577 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA - NECESSITA - DECORRENZA SUCCESSIVA DELLA PENSIONE - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA - NECESSITA - DECORRENZA SUCCESSIVA DELLA PENSIONE - IRRILEVANZA.*
Il requisito del versamento dei contributi per un anno nello ultimo quinquennio, fissato dall'art 9 n 2 lett b del RDL 14 aprile 1939 n 636 (nel testo modificato dall'art 2 della legge 4 aprile 1952 n 218) per il riconoscimento del diritto a pensione di invalidita, va riscontrato con riferimento ai cinque anni antecedenti la presentazione della domanda di pensione in Sede amministrativa, anche nel caso in cui, per invalidita verificatasi o accertata solo nel corso del giudizio, la pensione decorra da data posteriore alla chiusura del procedimento amministrativo, e cioe dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento della invalidita pensionabile, non rilevando che, a tale data, il requisito contributivo piu non sussista. (Conf 2658/78, mass n 392023; (Conf 2147/78, mass n 391535; (Conf 1715/78, mass n 391125).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)