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Sez. 2, Sentenza n. 1325 del 13/06/1967 (Rv. 327887 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327887-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*

Per definire un qualsiasi rapporto lavorativo e per qualificare esattamente la posizione del lavoratore, deve aversi riguardo alla realta, e cioe alle mansioni effettivamente svolte dal prestatore d'opera ed alle obiettive caratteristiche del relativo inserimento nella vita dell'azienda. L'accertamento e la valutazione di tali elementi, ai fini della definizione anzidetta, si risolvono in apprezzamenti di fatto, insindacabili in Sede di legittimita, se sorretti da motivazione immune da vizi logici.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)