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Sez. L, Sentenza n. 11625 del 08/11/1995 (Rv. 494583 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Crediti di lavoro - Disciplina ex art. 414 cod. proc. civ. - Applicabilità alla domanda di decreto ingiuntivo - Esclusione - Alla memoria difensiva del convenuto opposto - Applicabilità - Fattispecie relativa ad eccezione di nullità del decreto ingiuntivo - Rigettata con sentenza di merito confermata dalla Corte di cassazione - Emessa a seguito di ricorso indicante l'importo complessivo del credito con le singole voci componenti tale importo.
Stato
decisa il 1995-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494583-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Con riferimento al procedimento di ingiunzione per crediti di lavoro o previdenziali, l'emanazione del decreto, sulla quale è competente il pretore in funzione di giudice del lavoro ai sensi degli artt. 637 e 413 cod. proc. civ., è disciplinata dalle norme proprie del procedimento de quo, con la conseguenza che la disposizione, di cui all'art. 414 cod. proc. civ., concernente i requisiti del ricorso introduttivo di controversie di lavoro non è applicabile alla domanda di decreto ingiuntivo; tale disposizione è invece applicabile, nella fase di opposizione, regolata dalle norme sul processo del lavoro, alla memoria difensiva del convenuto opposto la quale, attesa la posizione sostanziale di attore rivestita da quest'ultimo, deve rispettare le forme della domanda e deve pertanto contenere, fra l'altro, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva rigettato l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per difetto di indicazione degli elementi di cui all'art. 414, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. osservando che nel ricorso de quo era stato indicato non solo l'importo complessivo del credito, ma anche le singole voci che componevano tale importo con rinvio per relationem ad un prospetto allegato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)