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Sez. L, Sentenza n. 4422 del 17/05/1997 (Rv. 504482 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Crediti previdenziali - Ricorso per ingiunzione - Contenuto - Prescrizioni ex art. 414 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Memoria di costituzione dell'opposto - Specificazione della domanda ex art. 414 cod. proc. civ. - Necessità - Fattispecie relativa a recupero di contributi previdenziali.
Stato
decisa il 1997-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504482-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Al ricorso per ingiunzione non si applicano le prescrizioni dell'art. 414 cod. proc. civ. sul contenuto del ricorso introduttivo anche se le somme richieste riguardano uno dei rapporti riconducibili all'ambito delle controversie di lavoro o previdenziali, ma la disciplina dettata per queste controversie trova applicazione a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo (in conformità alla precisazione di cui all'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ.) e di conseguenza il convenuto opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, nella memoria di costituzione deve articolare la domanda secondo le specificazioni di cui all'art. 414. (Nella specie la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con cui era stato lamentato che nel ricorso per ingiunzione proposto dall'I.N.P.S. non erano state indicate le causali specifiche dei contributi richiesti, in particolare con riferimento alle posizioni dei singoli lavoratori; ha rilevato infatti che nella sede monitoria la domanda era stata ritualmente suffragata dalla dichiarazione del funzionario dell'ente ex art. 635, secondo comma, cod. proc. civ. e che nella memoria di costituzione l'ente aveva determinato in maniera adeguata la causale della domanda, anche mediante la produzione di un prospetto riepilogativo degli importi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)