Sez. U, Sentenza n. 15031 del 26/06/2009 (Rv. 608815 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | Pagamento eseguito dal debitore del debitore - Ritenuta d'acconto ex art. 25 d.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità - Sussistenza - Fattispecie in tema di ritenute sull'onorario dovuto dalla parte soccombente in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
L'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, a norma del quale i soggetti indicati nell'art. 23 dello stesso decreto sono tenuti ad operare una ritenuta d'acconto dell'IRPEF dovuta sulle somme da loro pagate a titolo di compenso per prestazioni di lavoro autonomo, è applicabile anche quando il lavoratore autonomo non è diretto creditore dell'ente che procede al pagamento e versa la somma quale debitore del debitore, come nel caso in cui il pagamento sia eseguito, a seguito di esecuzione coattiva, dal debitore del debitore (parte soccombente) al difensore antistatario della parte vittoriosa.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)