Sez. U, Sentenza n. 19594 del 17/07/2008 (Rv. 604374 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | Ritenuta d'acconto "ex" art. 25 d.P.R. n. 600 del 1973 - Pagamento eseguito dal debitore del debitore - Nella specie dall'assicurazione della parte soccombente in favore di difensore distrattario della parte vittoriosa - Obbligo - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
L'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, a norma del quale i soggetti indicati nell'art. 23 dello stesso decreto sono tenuti ad operare una ritenuta d'acconto sulle somme da loro pagate a titolo di compenso per prestazioni di lavoro autonomo, è applicabile anche quando il lavoratore autonomo non è diretto creditore dell'ente che procede al pagamento e versa la somma quale debitore del debitore, come nel caso in cui il pagamento sia eseguito dall'assicurazione della parte soccombente al difensore distrattario della parte vittoriosa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)