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Sez. 1, Sentenza n. 3777 del 22/06/1982 (Rv. 421735 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE - RITENUTA DIRETTA E VERSAMENTO IN TESORERIA - RITENUTA D'ACCONTO - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - IN GENERE (CRITERI) - OBBLIGO DELLA RITENUTA EX ART. 25 DEL D.P.R. N. 600 DEL 1973 - PAGAMENTI ESEGUITI IN FAVORE DEL DIFENSORE DISTRATTARIO DELLA CONTROPARTE VITTORIOSA - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421735-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE - RITENUTA DIRETTA E VERSAMENTO IN TESORERIA - RITENUTA D'ACCONTO - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - IN GENERE (CRITERI) - OBBLIGO DELLA RITENUTA EX ART. 25 DEL D.P.R. N. 600 DEL 1973 - PAGAMENTI ESEGUITI IN FAVORE DEL DIFENSORE DISTRATTARIO DELLA CONTROPARTE VITTORIOSA - APPLICABILITÀ.*

L'Obbligo della ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, posto dall'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 a carico dei soggetti elencati nel primo comma del precedente art. 23, si applica anche per i pagamenti eseguiti in esecuzione di una sentenza di condanna alle spese processuali, in favore del difensore distrattario della controparte vittoriosa, in quanto il debito, anche se soddisfatto da un terzo, rimane qualificato dal suo originario contenuto di corrispettivo dovuto, oggettivamente considerato, per le prestazioni professionali, come tali soggette alla citata normativa, indipendentemente da un diretto rapporto di clientela tra l'avvocato distrattario e la parte che esegue il pagamento. (contra 1774/79, mass n 398134).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)