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Sez. 5, Sentenza n. 25007 del 11/12/2015 (Rv. 637674 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI | Art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 346 del 1990 - Criterio di valutazione - Bilancio ordinario o inventario della società - Irrilevanza di bilanci non regolarmente approvati.
Stato
decisa il 2015-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637674-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI

In tema d'imposta sulle donazioni e successioni, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 346 del 1990, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente ad azioni o quote di società comprese nell'attivo ereditario, occorre avere riguardo al valore del patrimonio netto delle stesse risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, che è vincolante sia per l'Amministrazione finanziaria sia per il contribuente, sicché non possono essere utilizzate risultanze tratte da documenti diversi (nella specie, l'ulteriore "bilancio infrannuale" non regolarmente approvato), né può rilevare, alla stregua di un mutamento sopravvenuto, idoneo a limitare la valorizzazione in base all'ultimo bilancio, la distribuzione di utili e dividendi avvenuta in violazione dell'art. 2433, comma 2, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2364, Cod. Civ. art. 2433, Cod. Civ. art. 2435, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 16 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)