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Sez. 5, Sentenza n. 2925 del 13/02/2015 (Rv. 634365 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI | Art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 346 del 1990 - Azioni non quotate in borsa, né negoziate nel mercato ristretto, e quote di società non azionarie - Esistenza di bilancio o inventario della società - Autonoma valutazione dell'Amministrazione - Esclusione - Prova di mutamenti successivi o della divergenza tra realtà e dato contabile - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2015-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634365-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI

In tema d'imposta sulle donazioni o successioni, il valore di una partecipazione societaria va calcolato, ai sensi dell'art. 16, lett. b), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, in base al patrimonio netto della società risultante dalla redazione dell'ultimo bilancio approvato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, se esistente, il cui valore, attesa l'uniformità, almeno tendenziale, dei dati fiscali con quelli contabili, è vincolante anche per l'Amministrazione finanziaria, a cui è preclusa un'autonoma valutazione, salva l'attualizzazione delle poste attive e passive a causa di possibili mutamenti, intervenuti tra la data di approvazione del bilancio e la morte del socio, e salva la contestazione e la prova della non corrispondenza alla realtà del dato contabile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 16 com. 1 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)