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Sez. 5, Sentenza n. 1972 del 04/02/2015 (Rv. 634667 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI | Società - Valore della partecipazione - Determinazione - Criterio dell'art. 16, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 346 del 1990 vigente "ratione temporis" - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634667-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI

In tema di imposta sulle donazioni e successioni, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. 31 dicembre 1990 n. 346 (nel testo vigente "ratione temporis"), ai fini della determinazione della base imponibile relativamente ad azioni o quote di società comprese nell'attivo ereditario, occorre avere riguardo al valore del patrimonio netto delle stesse, che risulti dalla redazione dell'ultimo bilancio approvato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, poiché tale valore è vincolante anche per l'Amministrazione finanziaria, a cui è consentito procedere solo all'eventuale attualizzazione delle poste, attive e passive, espresse nel medesimo bilancio, se ritenute infedelmente rappresentative del patrimonio netto attuale dell'ente a causa di possibili mutamenti intervenuti tra la data di approvazione del bilancio e la morte del socio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 16 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)