Sez. 3, Sentenza n. 6463 del 08/07/1994 (Rv. 487339 - 01)
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - In genere | Rapporto sorto in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 - Riconduzione all'affitto ex art. 27 della legge suddetta - Condizioni - Fattispecie.
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - In genere
La riconduzione all'affitto ai sensi dell'art. 27 della legge n. 203 del 1982 opera automaticamente "ipso iure" tutte le volte che il rapporto, posto in essere in epoca successiva alla data di entrata in vigore della detta legge, sia caratterizzato dalla concessione di un fondo rustico attuata al fine di esercitare un'attività agricola, producendo ab origine i suoi effetti sulla durata, sulla misura del canone, sulla effettuabilità e risarcibilità dei miglioramenti, e su altri profili del rapporto stesso. (Nella specie, la C.S. ha confermato sentenza di merito che aveva ritenuto che un rapporto di mezzadria stipulato entro il trentennio dall'assegnazione da parte di un ente di sviluppo agricolo, e quindi nullo, si era rinnovato allo scadere del divieto di cessione, in posizione autonoma e funzionale, in base a inequivoche manifestazioni di volontà delle parti, e che detto rapporto doveva esser qualificato come affitto).
Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 1, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)