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Sez. 3, Sentenza n. 6360 del 06/06/1995 (Rv. 492701 - 01)

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI | Contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 secondo uno schema contrattuale diverso dall'affitto - Nullità - Esclusione - Norme sul contratto di affitto di fondi rustici - Applicabilità - Disciplina della nullità parziale (art. 1419 cod. civ.) - Applicabilità.
Stato
decisa il 1995-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492701-01

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI

Il contratto agrario, stipulato dopo l'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, secondo uno schema contrattuale diverso dall'affitto e senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 45, primo comma, della legge stessa, non è nullo in applicazione dell'art. 58, primo comma, della legge, bensì, in quanto rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 27 della citata legge n. 203 del 1982, ad esso sono applicabili le norme che regolano il contratto d'affitto di fondi rustici, con conseguente sostituzione di tali norme alle clausole difformi contenute nella convenzione conclusa dalle parti. In questo caso, solo se la convenzione contenga ulteriori clausole contrarie a norme della legge citata o ad altre norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici e da queste non sostituite, la conseguente nullità parziale può dar luogo alla nullità dell'intero contratto ove risulti che i contraenti non l'avrebbero concluso senza quella parte che è colpita da nullità.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 27, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)