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Sez. 1, Sentenza n. 3078 del 28/05/1979 (Rv. 399434 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO PENALE - SOSPENSIONE IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399434-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO PENALE - SOSPENSIONE IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

La sospensione necessaria del giudizio civile per la pendenza di un procedimento penale, ai sensi degli artt 295 cod proc civ e 3 cod proc pen, non puo essere chiesta o disposta in Sede di legittimita, atteso che essa postula, oltre alla produzione di documenti sull'inizio dell'Azione penale, preclusa in tale Sede dall'art 372 cod proc civ, un'indagine sul carattere pregiudiziale dell'accertamento penale, esulante dai poteri istituzionali della Corte di Cassazione. (V 3104/75, mass n 377207).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)