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Sez. L, Sentenza n. 58 del 05/01/1983 (Rv. 424851 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ISTANZA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424851-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ISTANZA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, non può essere proposta per la prima volta in Sede di legittimità, in quanto la concessione del richiesto provvedimento esula dalla funzione istituzionale della Corte di Cassazione, cui è demandato soltanto il Sindacato di legittimità sulle decisioni dei giudici del merito. (V 3078/79, mass n 399434; (Conf 1686/80, mass n 405256; (Conf 3104/75, mass n 377207; (contra 881/72, mass n 357110).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)