Sez. 2, Sentenza n. 1455 del 16/03/1981 (Rv. 412110 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARI - IN GENERE - AZIONE DEL CONDOMINIO PER LA RIMOZIONE DI OPERE EFFETTUATE SULLA COSA COMUNE DA ALTRO CONDOMINIO - NATURA - PRESCRIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARI - IN GENERE - AZIONE DEL CONDOMINIO PER LA RIMOZIONE DI OPERE EFFETTUATE SULLA COSA COMUNE DA ALTRO CONDOMINIO - NATURA - PRESCRIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
L'Azione, con la quale il condominio di un edificio chiede la rimozione di opere, che altro condominio abbia effettuato sulla cosa comune in violazione della disciplina dettata dagli artt.1102, 1120 e 1122 cod.civ., ha natura reale, e, pertanto, non e suscettibile di prescrizione, salvi gli effetti di eventuale usucapione in favore del predetto convenuto(art.1164 cod.civ., in relazione all'art.1102 secondo comma cod.civ.).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 1164
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)