Sez. 2, Sentenza n. 4427 del 13/08/1985 (Rv. 441885 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE - COSTRUZIONE IN APPOGGIO AL MURO PERIMETRALE DELL'EDIFICIO ESEGUITA DAL CONDOMINIO PROPRIETARIO ESCLUSIVO DEL SUOLO ADIACENTE - COSTITUZIONE PER USUCAPIONE DI UNA SERVITÙ E LESIONI DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DEGLI ALTRI CONDOMINI - CONFIGURABILITÀ - AZIONE DI RIMOZIONE - IMPRESCRITTIBILITÀ - LIMITI - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESCRIZIONE "PRO RATA TEMPORIS" - APPLICABILITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE - COSTRUZIONE IN APPOGGIO AL MURO PERIMETRALE DELL'EDIFICIO ESEGUITA DAL CONDOMINIO PROPRIETARIO ESCLUSIVO DEL SUOLO ADIACENTE - COSTITUZIONE PER USUCAPIONE DI UNA SERVITÙ E LESIONI DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DEGLI ALTRI CONDOMINI - CONFIGURABILITÀ - AZIONE DI RIMOZIONE - IMPRESCRITTIBILITÀ - LIMITI - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESCRIZIONE "PRO RATA TEMPORIS" - APPLICABILITÀ.*
L'illegittima costruzione in appoggio al muro perimetrale dello edificio condominiale, eseguita dal condomino che sia anche proprietario esclusivo del suolo adiacente a detto muro, può dar luogo alla Costituzione per usucapione di una servitù a favore del fondo di proprietà esclusiva ed a carico di quello di proprietà condominiale e, comportando un uso della cosa comune in violazione dell'art. 1102 cod. civ., costituisce una lesione del diritto di proprietà degli altri condomini, la quale, salvi gli effetti dello usucapione, è perseguibile senza limiti temporali quanto al diritto di ottenere la rimozione dell'opera illegittima, mentre il diritto al risarcimento del danno, conseguendo ad un illecito permanente, dato all'iniziale comportamento lesivo e dalla successiva omessa eliminazione della situazione illegittima, soggiace a prescrizione pro rata temporis. (V 4985/81, mass n 415770; (V 1455/81, mass n 412110; (V 1624/80, mass nn 405217 e 405219; (V 2855/73, mass nn 366450 e 366451; (V 705/72, mass n 356814; (V 2258/71, mass n 353089).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)