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Sez. 3, Sentenza n. 10847 del 15/10/1991 (Rv. 474206 - 01)

Procedimento civile - Verbali di causa - Forma degli atti | Aggiunte, soppressioni o modificazioni degli atti giudiziari - Modalità di correzione ex art. 46 disp. att. cod. proc. civ. - Inosservanza - Conseguenze - Nullità dell'atto irregolarmente corretto - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474206-01

Procedimento civile - Verbali di causa - Forma degli atti

L'inosservanza della disposizione dell'art. 46 disp. att. cod. proc. civ. secondo cui "le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali" degli atti giudiziari debbono essere fatte in calce all'atto con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata, non è, di per sè, causa di nullità dell'atto irregolarmente corretto.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 46, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)