Sez. 3, Sentenza n. 5894 del 17/03/2006 (Rv. 587891 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - VERBALI DI CAUSA - FORMA DEGLI ATTI | Aggiunte, soppressioni o modificazioni negli atti processuali - Forme prescritte dall'art. 46 disp. att. cod. proc. civ. - Osservanza - Necessità - Inosservanza - Conseguenze - Inidoneità dell''atto (aggiunta, soppressione o modificazione) al raggiungimento dello scopo - Possibile superamento della inidoneità attraverso elementi desumibili "aliunde" - Insussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - VERBALI DI CAUSA - FORMA DEGLI ATTI
Ai sensi del secondo comma dell'art. 46 "le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata". Tali requisiti formali sono per un verso intesi a consentire a chi legga l'atto processuale di percepire che cosa è stato oggetto di aggiunta, soppressione o modifica, e, per altro verso ad evidenziare in modo puntuale, attraverso la nota, che, naturalmente, deve recare l'indicazione dell'autore dell'atto recante la cancellatura o di chi legittimante lo documenti, la volontà di aggiungere, sopprimere o modificare dell'autore stesso e, quindi, la sua imputabilità a costui. Qualora la cancellatura risulti fatta senza rispettare i requisiti previsti dal citato art. 46 essa deve ritenersi "tamquam non esset", atteso che senza il rispetto delle forme previste dalla legge deve presumersi che l'atto "in parte qua" sia inidoneo al raggiungimento del suo scopo e tale presunzione è superabile solo se sussistano "aliunde" elementi che possano indurre a ritenere che l'atto di cancellatura, di aggiunta o modificazione sia idoneo al raggiungimento dello scopo nonostante l'assenza di quei requisiti formali. In mancanza, ove si tratti, in particolare, di una cancellatura che sia stata fatta in modo che risulti comunque leggibile la parola cancellata, l'atto processuale va inteso come comprensivo di tale parola(Fattispecie in cui nel dispositivo, pronunciato in udienza secondo il rito locativo, risultava, in relazione ad una domanda di cessazione di un contratto d'affitto d'azienda, disposto il rilascio alla scadenza "naturale" e tale aggettivo risultava cancellato senza il rispetto dei suddetti requisiti normativi, mentre risultava riprodotto nel dispositivo della sentenza).
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)