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Sez. 1, Sentenza n. 6425 del 04/05/2002 (Rv. 554791 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - VERBALI DI CAUSA - FORMA DEGLI ATTI | Atti giudiziari - Aggiunte, soppressioni o modificazioni - Modalità ex art. 46 disp. att. cod. proc. civ. - Inosservanza - Conseguenze - Nullità dell'atto - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554791-01

PROCEDIMENTO CIVILE - VERBALI DI CAUSA - FORMA DEGLI ATTI

L'inosservanza dell'art. 46, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ., secondo il quale "le aggiunte, soppressioni o modificazioni" degli atti giudiziari "debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata", non comporta la nullità dell'atto irregolarmente corretto.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 46, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)