diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 23220 del 31/10/2014 (Rv. 633090 - 01)

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI | Obbligo di contribuzione - Onere della prova - Riparto - Adozione del piano di classifica e inserimento del fondo nel perimetro di contribuenza - Presunzione di benefici fondiari - Prova contraria a carico del contribuente - Compatibilità di tale regime con la soppressa legge reg. Toscana n. 34 del 1994 - Fattispecie in tema di opere di difesa idraulica.
Stato
decisa il 2014-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633090-01

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI

In tema di contributi di bonifica, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica comporta l'onere del contribuente, che voglia disconoscere il debito, di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione, in quanto dall'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro consortile deriva la presunzione del vantaggio fondiario, sia che si tratti di opere di bonifica propriamente detta sia che si tratti di opere di difesa idraulica ed anche nel vigore dell'ormai abrogata legge reg. Toscana 13 maggio 1994, n. 34. (Nella specie, la S.C. ha escluso che configurasse contestazione specifica l'allegazione, da parte del contribuente, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica di parte, del fenomeno di erosione di una vasta zona di terreno di sua proprietà, ritenuto ascrivibile alla mancata esecuzione delle opere di difesa idraulica).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/02/1933 num. 215 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 13/02/1994 num. 34 art. 15, Legge Reg. Toscana 13/02/1994 num. 34 art. 16, Legge Reg. Toscana 13/02/1994 num. 34 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)