Sez. U, Sentenza n. 26009 del 30/10/2008 (Rv. 605257 - 01)
CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI | Obbligo contributivo - Determinazione a seguito di piano di classifica regionale - Specifica contestazione del contribuente per disconoscere il debito - Necessità - Difetto della stessa - Onere probatorio del consorzio - Esclusione - Potere officioso del giudice di verifica delle modalità di quantificazione del contributo - Configurabilità.
CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI
In tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione. Resta ovviamente ferma la possibilità da parte del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7, d.lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 3, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 860, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)