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Sez. L, Sentenza n. 5082 del 07/09/1988 (Rv. 459865 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE DAL LAVORO AUTONOMO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459865-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE DAL LAVORO AUTONOMO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in Sede di legittimità soltanto la Determinazione dei criteri astratti e generali da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale insindacabile in detta Sede se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nello schema del rapporto di lavoro autonomo, invece che subordinato, per la Mancanza, in concreto, dell'elemento della subordinazione, che costituisce il principale criterio discriminatore e rispetto al quale hanno valore sussidiario gli elementi costituiti dall'oggetto della prestazione, dall'esistenza o meno di una organizzazione imprenditoriale, anche minima, da parte del lavoratore e dall'incidenza del rischio. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva negato la natura subordinata del rapporto di lavoro di un accertatore esterno della S.i.A.E., addetto, per circa quindici anni, al controllo dei biglietti d'ingresso ed all'accertamento di eventuali manifestazioni abusive). (V 59/87, mass n 449861; (V 2012/85, mass n 439920 e 439921; (V 6168/84, mass n 437807 e 437808).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)