Sez. 1, Sentenza n. 4133 del 12/06/1997 Cc. (dep. 16/07/1997) Rv. 208402 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Avviso dell'udienza di riesame - Omessa notifica al difensore - Nullità generale - Estensione all'ordinanza di riesame - Caducazione automatica della misura - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
L'omessa notifica al difensore dell'avviso dell'udienza di riesame integra nullità di ordine generale a norma dell'art. 178, lett. c)- cod. proc. pen., che si propaga all'ordinanza di riesame e, se tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento con rinvio dell'ordinanza stessa, al quale, tuttavia, non segue la perdita di efficacia della misura cautelare, giacché tale effetto si verifica solo quando il provvedimento del tribunale del riesame non intervenga nel termine stabilito, e non anche allorché, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)