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Sez. U, Sentenza n. 40 del 22/11/1995 Cc. (dep. 07/03/1996) Rv. 203772 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - In genere | Nullità per omesso avviso all'interessato che abbia presentato la richiesta - Conseguente inefficacia della misura coercitiva - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203772-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - In genere

La nullità dell'ordinanza emessa all'esito del procedimento di riesame determinata dall'omesso avviso dell'udienza all'interessato che abbia proposto la relativa istanza non comporta la cessazione di efficacia della misura coercitiva disposta, che si verifica solo nel caso in cui il tribunale non provveda nel termine stabilito, con esclusione, quindi, dell'ipotesi in cui il provvedimento, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)