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Sez. 1, Sentenza n. 25010 del 30/11/2007 (Rv. 600623 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Assegnazione della casa familiare - Presupposti - Convivenza con figli maggiorenni conviventi e non autonomi economicamente - Interesse dei figli al mantenimento della casa - Valutazione - Del pregiudizio psicologico derivante dal mutamento - Esclusione - Dell'interesse in astratto - Configurabilità.
Stato
decisa il 2007-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600623-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE

Al fine dell'assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, costituisce presupposto la convivenza con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, nel persistente interesse a risiedervi degli stessi - a tutela dei quali l'istituto si pone - , senza che assuma rilievo l'accertamento di quale pregiudizio possa derivare ai figli dal mutamento, atteso che la valutazione della sussistenza del pregiudizio dei figli è stata operata in astratto e in generale dal legislatore nella configurazione dell'istituto.

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1970 num. 898 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)