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Sez. 1, Sentenza n. 5857 del 22/04/2002 (Rv. 553930 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Casa coniugale - Assegnazione al coniuge non titolare della proprietà o del diritto al godimento - Presupposti - Convivenza con figli minori o maggiorenni non autonomi economicamente - Necessità - Nozione di convivenza rilevante - Stabile dimora presso l'abitazione di uno dei genitori - Saltuario rientro presso detta abitazione per i fine settimana - Convivenza - Configurabilità - Esclusione - Rapporto di ospitalità - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553930-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE

In tema di separazione personale tra coniugi, l'art. 155, comma quarto, cod. civ. consente al giudice di assegnare l'abitazione al coniuge non titolare di un diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile, solo se a lui risultino affidati i figli minori, ovvero con lui risultino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti. La nozione di convivenza rilevante agli effetti di cui si tratta comporta, peraltro, la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di ospitalità, con conseguente esclusione del diritto del genitore ospitante all'assegnazione della casa coniugale in assenza di titolo di godimento della stessa, a prescindere dalla mancanza di autosufficienza economica del figlio, idonea, se mai, ad incidere solo sull'obbligo di mantenimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)