diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 19872 del 22/09/2014 (Rv. 632680 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Presupposti - Nesso di causalità tra attività ed evento dannoso - Onere probatorio a carico del danneggiato - Evento dipendente da causa ignota o incerta - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632680-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE

In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso. (Nella specie, la corte territoriale aveva escluso la riconducibilità dell'inquinamento del fondo ad una attività industriale poiché lo sversamento delle acque reflue di lavorazione era solo eventuale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)