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Sez. 3, Sentenza n. 10382 del 17/07/2002 (Rv. 555856 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Configurabilità - Presupposti - Nesso di causalità tra l'esercizio dell'attività stessa e l'evento dannoso - Onere probatorio a carico del danneggiato - Evento dipendente da causa ignota - Presunzione di colpa - Sussistenza - Condizioni - Accertamento riservato al giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2002-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555856-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE

In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa (nella specie, produzione e distribuzione di gas in bombole), la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico - la prova del quale incombe al danneggiato - tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo. In particolare, nella ipotesi in cui sia ignota la causa dell'evento dannoso, la responsabilità ex art. 2050 cod. civ. va affermata ove risulti non interrotto il nesso di causalità con l'esercizio dell'attività pericolosa, mentre va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente. Il relativo accertamento rientra tra i poteri del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione ove sufficientemente e logicamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 224 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)