Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3424 del 05/03/2012 (Rv. 621935 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Nesso di causalità tra esercizio dell'attività ed evento dannoso - Onere della prova - A carico del danneggiato - Sussistenza - Prova di una causa astrattamente riferibile a più esercenti l'attività pericolosa - Impossibilità di provare la causalità effettiva - Responsabilità solidale degli esercenti ex artt. 2050 e 2055 cod. civ. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, con onere della prova incombente al danneggiato; pertanto, qualora un evento dannoso sia imputabile astrattamente a più soggetti e, essendo certo che il responsabile del sinistro sia uno solo, non si riesca ad individuare, in concreto, che abbia posto in essere il comportamento produttivo di danno, non trova applicazione la norma dell'art. 2055 cod. civ., la quale presuppone che il fatto lesivo sia imputabile a più persone. (Fattispecie in tema di incendio a causa di spettacolo pirotecnico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)