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Sez. 1, Sentenza n. 10374 del 24/02/2004 Cc. (dep. 04/03/2004) Rv. 227235 - 01

NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE (COD. PROC. PEN. 1988) | Rinnovazione della citazione a giudizio - Necessità per mancata traduzione del decreto di rinvio a giudizio nella lingua dell'imputato straniero - Competenza del giudice del dibattimento.
Stato
decisa il 2004-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227235-01

NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE (COD. PROC. PEN. 1988)

Qualora, instauratosi il giudizio a carico di imputato straniero, venga eccepita come causa di nullità la mancata traduzione del decreto di rinvio a giudizio nella lingua dello stesso, spetta al giudice del dibattimento, ove ritenga fondata detta eccezione, provvedere alla rinnovazione della citazione, atteso che la riscontrata invalidità non investe il decreto di rinvio a giudizio ma solo un successivo adempimento costituito dalla notifica di una copia del provvedimento all'interessato, con la traduzione in lingua da questi conosciuta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 143

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)