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Sez. 3, Sentenza n. 26846 del 29/04/2004 Ud. (dep. 15/06/2004) Rv. 229295 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Ordinanza che dispone una misura cautelare nei confronti del cittadino straniero - Mancanza agli atti della prova della sua ignoranza della lingua italiana - Obbligo di traduzione in una lingua a lui nota - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229295-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE

L'obbligo per il giudice di disporre la traduzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero, sussiste solo quando al momento della emissione e notifica del provvedimento, emerga in modo certo dagli atti del procedimento la mancata conoscenza della lingua italiana da parte del cittadino straniero (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che fosse esclusa l'esistenza della prova certa della mancata conoscenza dell'italiano da vari elementi, desumibili dalle circostanze dell'interrogatorio ex art. 294 cod.proc.pen., avvenuto con l'intervento di un interprete e del difensore e nel corso del quale lo straniero aveva dichiarato di essere presente in Italia da otto mesi e di non comprendere bene la lingua italiana).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 94 com. 1 n. 2, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 94 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)