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Sez. 2, Sentenza n. 2466 del 04/07/1969 (Rv. 341985 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - ESTENSIONE E MODALITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - TITOLO - POSSESSO - RAPPORTI - SERVITU COSTITUITA IN BASE A TITOLO - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DELLE PARTI - VALORE.*
Stato
decisa il 1969-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341985-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - ESTENSIONE E MODALITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - TITOLO - POSSESSO - RAPPORTI - SERVITU COSTITUITA IN BASE A TITOLO - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DELLE PARTI - VALORE.*

Ai sensi dell'art. 1065 cod.civ., colui che ha un diritto di servitu non puo usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso, e, nel dubbio circa l'estensione e le modalita di Esercizio, la servitu deve ritenersi costituita in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente. Da tale norma non puo dedursi che, prima di adottare il criterio previsto dall'ultima parte di essa, debba gradatamente considerarsi, dopo il titolo, il possesso. Il titolo e il possesso non sono, infatti, posti in successione logica e gradata, quali elementi da cui dedurre l'estensione e le modalita di Esercizio della servitu, ma vanno, al contrario, considerati su uno stesso piano, nel senso che il titolo determina il contenuto del diritto nelle servitu costituite negozialmente e il possesso ha la stessa funzione nelle servitu costituite per usucapione. Cio non implica, tuttavia, che nel caso di servitu costituita in base a titolo la disposizione negoziale che disciplina l'estensione e le modalita di Esercizio della servitu non debba essere innanzi tutto interpretata secondo i criteri generali dettati dagli artt. 1362 e segg. cod.civ. e, fra essi, anche quello che richiama il comportamento complessivo delle parti pur se posteriore alla conclusione del contratto. In questa ipotesi, invero, - al contrario che in quella in cui, nulla disponendo il titolo circa l'estensione e le modalita di Esercizio, si trasformerebbe il comportamento (ossia il possesso del diritto), in titolo costitutivo del contenuto del diritto, - il riferimento al comportamento delle parti ha solo il fine di chiarire il significato e la portata della disposizione negoziale. (V. 1235-66, mass. N. 322478 e 322479).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1065

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)