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Sez. L, Sentenza n. 4274 del 01/07/1981 (Rv. 414947 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - 'CASO DI MALATTIÀ EX ART 2110 COD CIV - ECCESSIVA MORBILITA - INCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414947-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - 'CASO DI MALATTIÀ EX ART 2110 COD CIV - ECCESSIVA MORBILITA - INCLUSIONE - LIMITI.*

Il 'caso di malattià del lavoratore, con riguardo al quale l'art 2110 cod civ prevede che il recesso del datore di lavoro puo essere esercitato solo dopo il protrarsi della impossibilita della prestazione per il periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli Usi o secondo equita (cosiddetto periodo di comporto), va inteso, anche alla stregua dei precetti costituzionali in tema di diritto alla salute, in senso non limitato alla malattia a carattere unitario e continuativo, ma comprensivo della ipotesi di un succedersi di malattie a carattere intermittente o reiterato, ancorche frequenti e discontinue in relazione ad uno stato di salute malferma (cosiddetta eccessiva morbilita). Ne consegue, stante la prevalenza di questa disposizione speciale sulla disciplina generale della risoluzione del rapporto di lavoro, che, anche nell'ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non puo licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi dell'art 3 della legge 15 luglio 1966 n 604, ma puo esercitare il recesso solo dopo il periodo all'uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equita. Peraltro, salvo che la norma collettiva espressamente escluda la frazionabilita del periodo di comporto, questo e usufruibile un'unica volta anche in siffatta ipotesi purche, ai fini della sommatoria delle assenze conseguenti ai vari episodi morbosi, sia possibile identificare un criterio di unificazione dei medesimi mediante la brevita degli intervalli intercorrenti in modo da evitare che l'arco di tempo rilevante per la Determinazione del comporto si estenda oltre il limite del ragionevole. (Conf 4232/80, mass n 408107; (Conf 2072/80, mass n 405725).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)