Sez. L, Sentenza n. 3876 del 11/06/1986 (Rv. 446713 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - DISTACCO DI LAVORATORI STRANIERI, DIPENDENTI DA UNA SOCIETÀ ESTERA, IN ITALIA ALLE DIPENDENZE DI UNA SOCIETÀ ITALIANA COLLEGATA - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - OBBLIGO DI QUEST'ULTIMA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - DISTACCO DI LAVORATORI STRANIERI, DIPENDENTI DA UNA SOCIETÀ ESTERA, IN ITALIA ALLE DIPENDENZE DI UNA SOCIETÀ ITALIANA COLLEGATA - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - OBBLIGO DI QUEST'ULTIMA - CONDIZIONI.*
La legittimità del distacco del lavoratore subordinato presuppone e richiede che l'imprenditore distaccante abbia un proprio interesse ad attuare questa Forma di utilizzazione temporanea, ancorché di durata non preventivamente predeterminata, dei propri dipendenti da parte di altro imprenditore. Pertanto, nel caso in cui dei lavoratori stranieri, formalmente dipendenti da una società estera, e da questa retribuiti, siano distaccati in Italia alle dipendenze di una collegata società italiana, quest'ultima è tenuta ai correlativi obblighi contributivi previdenziali e assistenziali ove risulti accertata la sua posizione di effettivo datore di lavoro, ricevendone le prestazioni con carattere di stabilità e di esclusività, al di fuori non solo di ogni controllo della società straniera, ma anche senza alcun interesse della stessa, a nulla rilevando invece né che il collocamento di tali lavoratori stranieri fosse avvenuto in conformità delle Disposizioni dettate in proposito dal ministero del lavoro, né che gli stessi fossero sprovvisti della cittadinanza italiana stante il principio della territorialità delle assicurazioni sociali. (V 5708/84, mass n 437384; (V 2655/83, mass n 427542).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 1, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)