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Sez. L, Sentenza n. 26 del 07/01/2003 (Rv. 559432 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI | Nozione ex art. 115, comma secondo, cod. proc. civ. - Estremi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559432-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI

Il "notorio", al quale allude il secondo comma dell'art. 115 cod. proc. civ., è costituito dalle cognizioni comuni e generali in possesso della collettività, nel tempo e nel luogo della decisione, e non può quindi risolversi nella conoscenza del fatto particolare intorno al quale si contende, anche se qualche aspetto non decisivo del fatto stesso, possa essere considerato al lume di criteri di ordine pratico o tecnico o scientifico rientranti nel patrimonio delle comuni esperienze (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto notoria la crisi politica che aveva attraversato il Partito Socialista Italiano, ma non anche la situazione di crisi economica dello stesso, escludendo in tal modo che la prova del giustificato motivo oggettivo di licenziamento potesse desumersi esclusivamente dal riferimento alla crisi economica del medesimo Partito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)